Onorevoli Colleghi! - Scopo della presente proposta di legge è l'istituzione del Servizio sanitario veterinario mutualistico, di seguito denominato «Servizio», che prevede una serie di prestazioni medico-chirurgiche di base per gli animali definiti «da affezione» e principalmente rivolto a quei proprietari meno abbienti che, pur nel disagio, hanno comunque deciso di condividere la propria esistenza con un animale, prendendosene cura (articolo 1).
      Con l'articolo 2 vengono individuati i beneficiari delle prestazioni erogate dal Servizio, quali ad esempio: i cani e i gatti i cui proprietari, per motivi di reddito, risultano già esenti dal pagamento delle spese del Servizio sanitario nazionale; i cani e i gatti ospitati in strutture gestite da organizzazioni di volontariato senza scopo di lucro e da organizzazioni non lucrative di utilità sociale; i cosiddetti «cani di quartiere»; i cani e i gatti impiegati nella pet-terapy; i gatti delle colonie feline.
      Inoltre, anche al fine di favorire l'adozione di animali randagi, viene stabilita la gratuità del primo intervento veterinario, in caso di raccolta di animali vaganti.
      Il comma 3 dell'articolo 2 stabilisce che all'erogazione della prestazione veterinaria mutualistica provvedono le aziende sanitarie locali (ASL) competenti per territorio che, in base alle loro strutture, ai mezzi e al personale, sono in grado di erogare il Servizio. Nel caso in cui il Ministero della salute verifichi l'inadeguatezza della ASL ad erogare il Servizio, la regione provvederà alla stipula di convenzioni con medici veterinari pubblici e privati.
      L'articolo 3 prevede l'istituzione, presso ciascun assessorato regionale competente per la sanità, di una commissione regionale per le prestazioni veterinarie, con il compito di redigere e di aggiornare gli elenchi dei medici veterinari convenzionati, determinare le prestazioni riconosciute in convenzione ed eventuali ulteriori esenzioni. Viene inoltre stabilito, all'articolo

 

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4, che i medici veterinari liberi professionisti, che intendono accedere alla convenzione con il Servizio, presentano richiesta al proprio Ordine professionale provinciale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Gli ordini professionali provvederanno quindi all'invio delle richieste alla commissione regionale per le prestazioni veterinarie.
      L'articolo 5 stabilisce che hanno facoltà di richiedere l'accesso alla convenzione le associazioni animaliste riconosciute dalla regione, purché dimostrino di poter disporre di almeno due medici veterinari e di strutture regolarmente autorizzate.
      Con l'articolo 6 si provvede alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della legge, stimato, a decorrere dall'anno 2006, in 5 milioni di euro annui, per l'istituzione del Servizio.
      L'articolo 7, infine, reca la data di entrata in vigore.
 

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